7 Aprile 2023 - Il Decreto Ministeriale 02/09/2021 in materia di formazione antincendio ha modificato radicalmente le caratteristiche necessarie per operare come formatore antincendio, imponendo precisi prerequisiti di accesso degli aspiranti formatori. La figura del formatore di Istruttori, il cosiddetto Instructor Trainer DAN, diventa inoltre prerogativa esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Alcune delle regole introdotte precluderanno ai soggetti assimilabili a DAN Europe Training, la possibilità di offrire proposte formative in linea con quanto previsto dalla nuova normativa.
In seguito ad una valutazione approfondita della situazione, la Direzione del Dipartimento DAN Europe Training si vede costretta ad annunciare la dismissione dei corsi DAN Addetto Antincendio Basso-Medio-Alto Rischio e del corso DAN Operatore Diving Center.
E' nostra volontà assistere al meglio e fornire comunque informazioni necessarie ai formatori interessati da tali cambiamenti formativi, per questo è bene specificare che il decreto riconosce ai soggetti che hanno maturato determinati requisiti la possibilità di continuare ad erogare i corsi per Addetti alla Lotta e alla Prevenzione Antincendio, distinguendo tra loro chi rientra nel profilo di formatore per le materie teoriche e pratiche, solo teoriche e solo pratiche.
L’Art. 6 del D.M. 02/09/2021 riporta il seguente dettaglio riferito ai requisiti dei Docenti qualificati per la Formazione e gli aggiornamenti degli addetti antincendio.
Per i docenti di teoria e pratica:
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Requisito costante: possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
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Requisito alternativo (è sufficiente solo uno tra essi):
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documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico e pratico;
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frequenza con esito positivo di un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
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essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
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rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Per i docenti della sola parte teorica:
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Requisito costante: possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
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Requisito alternativo (è sufficiente solo uno tra essi):
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documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico;
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frequenza con esito positivo di un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
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essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
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rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Per i docenti della sola parte pratica:
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Requisito alternativo (è sufficiente solo uno tra essi):
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documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
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avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
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rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
Si ritengono già qualificati i docenti che all’entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022)
possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
Obbligo di aggiornamento.
I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
Possesso dei requisiti: controllo degli organi di vigilanza.
I docenti esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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